1. In attesa della omogeneizzazione delle diverse normative in materia di trattamento di fine rapporto per i lavoratori della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, ferma restando la disciplina del trattamento di fine servizio per i dipendenti degli enti locali, agli ex dipendenti dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici non economici, collocati a riposo nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e il 1o dicembre 1984, viene riliquidata, a domanda, l'indennità di buonuscita o analogo trattamento di fine servizio, computando l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nella misura indicata dall'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata all'ente erogante, su apposito modello, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 viene trattenuto, in sede di riliquidazione agli ex dipendenti ivi indicati, il contributo previdenziale obbligatorio, determinato con riferimento alla quota dell'indennità integrativa speciale spettante in base al livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio.
1. La disposizione di cui all'articolo 1 della presente legge non si applica agli ex
1. I dipendenti statali e parastatali cessati dal servizio nel periodo intercorrente tra il 1o dicembre 1984 e la data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994, n. 87, che non hanno fruito della riliquidazione dell'indennità di buonuscita per la mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio indicato al comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge n. 87 del 1994, possono recuperare il diritto alla prestazione presentando domanda all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP, su apposito modello, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le prestazioni di cui alla presente legge devono essere corrisposte entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.